IL C.D.  DANNO DA NASCITA INDESIDERATA  MERITA  IL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE ALLA LUCE DEI CONTRASTANTI ORIENTAMENTI DI LEGITTIMITA’(Cass. Civ., ord. n. 3569 del 23.02.2015) di Teresa Lacopo 

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Con l’ordinanza interlocutoria n. 3569/2015, la terza Sez. Civile della Corte di Cassazione, a fronte del ricorso di una coppia di genitori di una minore nata affetta da Sindrome di Down, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per una pronuncia  in merito al danno ricorrente quando, a causa del mancato rilievo dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di interrompere la gravidanza (cd danno da nascita indesiderata). Assume la Corte che sul punto sussistono orientamenti contrastanti sia in merito all’onere probatorio a carico della donna (in particolare se sia sufficiente dedurre che la sola circostanza di conoscere la malformazione avrebbe portato per ciò solo all’interruzione della gravidanza), sia in ordine alla legittimazione del nato non sano a richiedere il risarcimento (diritto negato attesa la mancata configurazione nell’ordinamento del  diritto “a non nascere” o “a non nascere se non sano” ma pure riconosciuto poiché fondato sull’interesse ad alleviare la propria condizione di vita).